(Aggiornamento dello Statuto con riunione del 05/06/2019)
Statuto dell’Organizzazione di
Volontariato
“LIBRIAMOCI A VERCELLI ODV”
Esente da imposta di bollo e di
registro ai sensi dell’art. 82 D.lgs. 117/2017 e art. 26 D.lgs. 105/2018
Art. 1
Costituzione, denominazione e sede
1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale,
ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive
integrazioni e modifiche, l’Organizzazione di Volontariato “LIBRIAMOCI A
VERCELLI” siglabile “Libriamoci a
Vercelli ODV”.
2) La denominazione dell’Associazione sarà automaticamente
integrata dall’acronimo ETS (Ente di Terzo Settore) solo successivamente e per
effetto dell’iscrizione dell’associazione al RUNTS (Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore).
3) L’Associazione ha sede legale nel Comune di VERCELLI.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene
all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal
verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali
l'organizzazione è iscritta.
4) La durata dell’ODV non è predeterminata ed essa potrà
essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza
prevista all’art. 16.
Art. 2
Scopi e finalità
1)
L' ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura
democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di promuovere la cultura, l’istruzione e
l’educazione permanente oltre che la promozione dell’integrazione
socio-culturale
Art. 3
Attività
1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e
nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone (ai
sensi dell’art. 5 DLGS 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le
seguenti attività di interesse generale:
lettera
d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività
culturali di interesse sociale con finalità educativa;
lettera
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di
interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione
e diffusione della
cultura e della
pratica del volontariato e
delle attività di interesse
generale di cui al
presente articolo;
Nello specifico, a titolo esemplificativo L’ODV intende
svolgere le seguenti attività:
- Organizzare regolarmente incontri per parlare di libri
- Promuovere la lettura in ogni suo aspetto
- Favorire lo scambio gratuito di libri
- Curare la gestione delle manifestazioni denominate “Bookcrossing più grande del mondo”, “Scambialibri” e “Segnale libero”.
- Agevolare la creazione di biblioteche presso strutture di forte valenza sociale.
- Favorire la formazione culturale, la diffusione e la lettura di libri presso persone svantaggiate dal punto di vista sociale, economico e culturale attraverso incontri o lezioni frontali.
- Collaborare con altre associazioni, movimenti spontanei, gruppi, ecc. nell’organizzazione di eventi culturali.
- Coinvolgere le scuole di qualsiasi grado in progetti di lettura.
- Promuovere la lettura in ogni suo aspetto
- Favorire lo scambio gratuito di libri
- Curare la gestione delle manifestazioni denominate “Bookcrossing più grande del mondo”, “Scambialibri” e “Segnale libero”.
- Agevolare la creazione di biblioteche presso strutture di forte valenza sociale.
- Favorire la formazione culturale, la diffusione e la lettura di libri presso persone svantaggiate dal punto di vista sociale, economico e culturale attraverso incontri o lezioni frontali.
- Collaborare con altre associazioni, movimenti spontanei, gruppi, ecc. nell’organizzazione di eventi culturali.
- Coinvolgere le scuole di qualsiasi grado in progetti di lettura.
2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte
dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite
dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
3) L’ODV, inoltre, potrà
esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di
interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del DLSG
117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio
Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
Nel
caso l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà
attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di
bilancio ai sensi dell’art. 13 comma 6 DLGS 117/2017.
4) L'attività del volontario non può essere retribuita in
alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo
essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive
effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed
entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
Le spese sostenute dal volontario possono essere
rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo
46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché
non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale
delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le
quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell’art. 17 DLGS
117/2017).
Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da
lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
5) L’ODV ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai
sensi dell’art. 18 DLGS 117/2017.
6) L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o
dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare
funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati
nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei
volontari.
Art. 4
Patrimonio e risorse economiche
1) Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è
indivisibile, ed è costituito da:
a)
beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’ODV;
b)
eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all’ODV;
c)
eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2) L'ODV trae le risorse economiche per il suo
funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
a)
Quote associative e contributi degli aderenti;
b)
Contributi pubblici e privati;
c)
Donazioni e lasciti testamentari;
d)
Rendite patrimoniali;
e)
Attività di raccolta fondi (ai sensi dell’art. 7 DLGS 117/2017);
f)
ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e
riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e s.m.i.
g)
Attività “diverse” di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3
luglio 2017 (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e
strumentali).
3) L’esercizio sociale dell’ODV ha inizio e termine rispettivamente
il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il
Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del Decreto
Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e lo sottopone per l’approvazione
all’Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è
depositato presso la sede dell’ODV, almeno 7 giorni prima dell'assemblea e può
essere consultato da ogni associato.
4) E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di
gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini
dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale.
5) E’ fatto divieto di dividere anche in forme indirette,
gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque
denominate dell’ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di
recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto
associativo.
Art. 5
Soci
1) Ai sensi dell’art. 32 DLGS 117/2017 il
numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell’ODV tutte le persone
fisiche o le ODV in numero non inferiore a sette
persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato che
condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione e si impegnano
spontaneamente per la loro attuazione.
2) L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo
il diritto di recesso di cui all'art. 6.
Art. 6
Criteri di ammissione ed esclusione
1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a
criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività
d’interesse generale svolta. Viene
deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di
apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l’interessato stesso si impegna a rispettare lo
Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate
dagli organi dell'ODV.
2) Avverso
l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata
all’interessato entro 60 giorni è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3) Il ricorso
all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione.
4)
Il Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura
l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno
versato la quota stabilita dall’Assemblea. La qualità di socio è
intrasmissibile.
5) La qualità di Socio si perde:
- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
- per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’ODV;
- per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall’eventuale sollecito scritto.
6) L’esclusione o la decadenza dei soci è deliberata
dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di
procedere all’esclusione di un Associato, devono essergli contestati per
iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7) La perdita della qualifica di associato comporta la
decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia
all'esterno per designazione o delega.
8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto
associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno
diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul
patrimonio dell’ODV.
Art. 7
Diritti e Doveri dei soci
1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di
partecipazione alla vita dell’ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
a)
I soci hanno diritto:
-
di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV,
ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti
dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti
dell’ODV;
-
di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli
stessi;
-
di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione
delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di
modifiche allo statuto;
b)
I soci sono obbligati:
- all'osservanza
dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi
sociali;
-
a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti
dell'ODV;
-
al pagamento nei termini della quota associativa, qualora
annualmente stabilita dall’Assemblea dei soci. La quota associativa è
intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
Art. 8
Organi dell’ODV
1) Sono organi dell’ODV:
● L’Assemblea
dei soci;
● Il
Consiglio direttivo;
● Il
Presidente.
Art. 9
Assemblea dei Soci
1) L’Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell’ODV,
regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli
associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non
abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro
associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di
convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle
Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con
più di 500 soci.
4) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche
mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per
corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare
l’identità dell’associato che partecipa e vota.
5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio
Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In
caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario.
6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la
necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un
decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in
forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 7 giorni di anticipo
e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima
convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in
data diversa dalla prima.
8) In difetto di convocazione formale o di mancato
rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui
partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i
soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni
dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente
dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal
Presidente.
10) Nel caso in cui l’ODV abbia un numero di associati non
inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo
svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a
specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o
di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si
applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto
dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.
11) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica
dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli
altri casi.
Art. 10
Assemblea ordinaria dei Soci
1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se
è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda
convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o
rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che
riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando
vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una
volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio
finanziario.
4) L’Assemblea ordinaria:
-
approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi
dell’art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017;
-
discute ed approva i programmi di attività;
-
elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo
approvandone preventivamente il numero e li revoca;
-
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi
sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
-
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
-
ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio
Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio
Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
-
approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
-
delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali
contributi straordinari;
-
delibera sull’esclusione dei soci;
-
delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo
esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto
costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
-
delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di
ammissione di nuovi associati;
-
delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni
necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’ODV stesso.
-
determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi
previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese
devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3
comma 3 dello Statuto;
-
approva l’ammontare dei compensi per le eventuali
prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare
funzionamento delle attività dell’ODV;
-
delibera
sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi
dell’art. 3 comma 3 del presente Statuto
5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note
agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni
dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.
Art. 11
Assemblea straordinaria dei Soci
1) La convocazione dell’Assemblea straordinaria si
effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.
2) Per deliberare lo scioglimento dell’ODV e la devoluzione
del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3) L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali
modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o
per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a
maggioranza dei presenti.
Art. 12
Consiglio Direttivo
1) Il Consiglio
Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 consiglieri scelti fra i soci, che
durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati
consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il
totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l’Assemblea può
rieleggere i componenti uscenti.
2) L’Assemblea che procede alla elezione determina
preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eligendo Consiglio
Direttivo.
3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a
maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere,
il Segretario.
4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il
pagamento delle spese dell’ODV, ed in genere ogni atto contenente
un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’ODV; cura la tenuta del
libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio
affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di
Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede
alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va
ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del
mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco
dei non eletti, o loro indisponibilità l’assemblea provvede alla surroga
mediante elezione.
6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del
Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo
dell’intero organo.
7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo
gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente
sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle
attività per conto dell’ODV, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei
soci.
8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea
della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è
investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono
all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
-
attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
- redige
e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.;
-
delibera sulle domande di nuove adesioni;
-
sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei
soci;
-
sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali
annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
-
propone
l’esercizio e l’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art.
3 comma 3 del presente Statuto;
-
ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli
associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione
concreta di specifici programmi e progetti.
9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o,
in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un
membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 90 giorni, e tutte le volte nelle quali
vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2
componenti.
11) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in
forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere
l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di
convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono
ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio
Direttivo.
12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo,
redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha
presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
13) Per la validità delle deliberazioni occorre la
presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le
deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso
di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
comma 14) Il potere di rappresentanza attribuito
agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non
sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del
Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
comma 15) L’obbligatorietà dell’iscrizione delle
limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a
partire dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Art. 13
Presidente
1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2) Il Presidente ha la rappresentanza legale
dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle
deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività
dell’ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’ODV; convoca e
presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte
all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci.
3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni
spettano al Vicepresidente.
4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del
Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando
contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti
del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla
prima riunione utile.
Art. 14
Il Presidente onorario
1) Il Presidente Onorario può essere nominato
dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell’ODV.
2) Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e
i doveri degli altri soci dell’ODV.
Art. 15
Comitati Tecnici
1) Nell’ambito delle attività approvate dell’Assemblea dei
soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui
partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione
concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in
merito a progetti che l’ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli
ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il
coordinatore.
Art. 16
Scioglimento
1) L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento
dell’ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di
voto. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e
determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua
devoluzione ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio
2017.
2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione,
dell’ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del
competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di
cui all’art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e
salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore
o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data
di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al
predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal
decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende
reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in
assenza o in difformità dal parere sono nulli.
3) L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma
2 avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo
settore.
Art. 17
Norme finali
Nessun commento:
Posta un commento